L’indennità maturata per ferie non godute va
imputata per competenza al bilancio annuale: ecco tutto quello che occorre
sapere!
I periodi feriali
riconosciuti ai dipendenti sono dei costi che devono essere imputati nei
bilanci d'esercizio. Qualora le ferie già maturate non siano ancora usufruite
al termine dell'esercizio occorre iscrivere un debito in bilancio pari
all'onere che l'imprese avrebbe dovuto sopportare qualora fosse intervenuta
l'interruzione del rapporto in un momento coincidente alla chiusura dell'esercizio.
Si deve prima di tutto
considerare che:
- Le ferie costituiscono un diritto «indisponibile» del dipendente
- Le ferie maturano gradualmente nel corso di ciascun esercizio
In conseguenza dei
presupposti sopra evidenziati ed in ossequio al principio di competenza e al
principio di correlazione dei costi ai ricavi dell'esercizio, dobbiamo ritenere
che il costo del personale da imputare nei conti economici delle singole
annualità sia comprensivo anche del costo correlato ai periodi feriali maturati
e non goduti.
In sostanza se non
esistono dubbi nel caso in cui le ferie sono godute nell'esercizio in cui sono
anche maturate (il costo sostenuto è solitamente imputato a conto economico
senza nemmeno che ci si renda conto di tale fatto), differente può essere la
situazione in cui le stesse non sono invece godute in tale esercizio ma
successivamente.
Decisivo ai fini
dell'indagine è l'individuazione del momento in cui matura il diritto del
dipendente, essendo questo il fattore che deve guidare l'iscrizione in
bilancio.
Considerando che la
maturazione del diritto interviene nel corso di ogni periodo lavorativo (il
dipendente per ogni giorno di lavoro matura una quota di ferie) e quanto stabilito
dall'art. 2423-bis, 1°comma n. 3 del codice civile appare necessario collocare
i costi relative alle ferie nel bilancio del periodo in cui la stessa sono
maturate.
Tale assunto risulta
esplicitamente confermato dal principio contabile n. 19 che dispone in
proposito: "... ciò comporta, a fine periodo, l'iscrizione in bilancio dell'ammontare
corrispondente al costo per le ferie maturate in favore dei dipendenti e non
ancora liquidate o fruite". Il computo del debito per ferie va basato sui
seguenti elementi:
- Il numero dei giorni di ferie spettanti al dipendente
- Il costo giornaliero per l'impresa.
Il numero dei giorni di
ferie deve comprendere tutti i giorni maturati a favore del dipendente alla
data di bilancio. Il costo giornaliero deve includere la relativa retribuzione
lorda e i contributi sociali a carico dell'impresa. Il debito per ferie è
correttamente stanziato quando corrisponde al costo totale delle singole ferie
maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio e cioè se è
pari». In sostanza si può ritenere che:
- I periodi feriali riconosciuti ai dipendenti rappresentano per il datore di lavoro dei costi di esercizio;
- La quantificazione degli stessi è pari al valore economico dei periodi feriali riconosciuti (periodi per cui il datore di lavoro corrisponde una retribuzione senza ottenere la controprestazione da parte del dipendente);
- La contabilizzazione degli stessi deve considerare che il diritto alle ferie matura gradualmente nel corso dell'anno.
Se quindi le regole
civilistiche impongono l'iscrizione in bilancio del costo per ferie maturate e
non ancora godute dei dipendenti, occorre verificare quale sia il comportamento
corretto per la contabilizzazione.
Quantificato il costo,
vi è poi la necessità di riflettere in maniera corretta l'ammontare delle ferie
maturate e non godute da parte dei lavoratori dipendenti: occorre dare evidenza
nel bilancio in chiusura del debito ancora in essere a tale titolo. Nel
dettaglio occorrerà effettuare in fase di assestamento una o più registrazioni
in partita doppia che nel caso di rilevazione delle ferie maturate e non godute
nel corso dell'ultimo esercizio porteranno ad un addebito della voce B9) Costi
per il personale.
Nel caso di ferie
maturate in periodi precedenti a quello in chiusura e non godute la rilevazione
contabile deve essere effettuata interessando la gestione straordinaria del
conto economico del bilancio, vale a dire imputando l'intero costo a consuntivo
alla stregua di sopravvenienze passive. In definitiva, non essendo più
possibile la contabilizzazione per competenza di tali elementi di costo, essi
devono trovare una particolare e separata evidenziazione in bilancio in modo da
non inficiare l'informativa generale del bilancio medesimo (quadro fedele).
Per quanto concerne la
relativa contropartita contabile, si ritiene che esso rappresenti un debito nei
confronti dei lavoratori dipendenti (e degli istituti previdenziali) e come tale
darà luogo ad una rilevazione alla voce residuale del passivo di stato
patrimoniale «Altri debiti». Tale impostazione appare conforme a quanto disposto
in materia dai principi contabili nazionali (Doc. 19) che espressamente ne
prevedono la determinazione in funzione del numero dei giorni spettanti al dipendente
e del costo giornaliero aziendale.
Fonte: Italia Oggi
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