mercoledì 28 giugno 2017

VOUCHER, LE DIFFERENZE TRA I VECCHI E I NUOVI



Il nuovo voucher si chiama PrestO, con la o maiuscola, acronimo di "Prestazione Occasionale".

Arrivano due nuovi strumenti per sostituire i "vecchi" voucher:

  • uno per le famiglie, il "libretto famiglia"
  • uno per le aziende, il nuovo "contratto di prestazione occasionale".
La commissione Bilancio della Camera ha dato il via libera alla riformulazione dell'emendamento che introduce per le microimprese sotto i 5 dipendenti un vero e proprio contratto di lavoro. Vengono confermati i tetti annuali ai compensi: 5mila euro e non più di 2.500 euro dallo stesso datore di lavoro.


Le novità per le imprese
Rispetto ai vecchi voucher si alza il compenso per chi svolge attività presso le imprese, da 7,50 euro netti a 9 euro l'ora. Sale anche la quota contributiva a carico del datore (al 33%). Oltre alle aziende con più di 5 dipendenti, dall'accesso al nuovo contratto sono escluse quelle del settore dell'edilizia e prestazioni inferiori alle 4 ore. Le imprese agricole potranno usarlo solo per pensionati, studenti e disoccupati. Non si potrà inoltre fare più incetta andando dal tabaccaio. La gestione delle operazioni sarebbe infatti affidata a un portale ad hoc dell'Inps.

Le novità per le famiglie
Quanto al libretto famiglia, ogni titolo di pagamento vale dieci euro, cui si sommano altri due euro per i contributi e l'assicurazione. Unica novità un contributo erogato mediante il libretto famiglia per l'acquisto di servizi di babysitting, ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica di servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

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lunedì 12 giugno 2017

IL LAVORO STAGIONALE: REGOLE E CARATTERISTICHE



Durante la stagione estiva aumentano le esigenze di flessibilità, in particolare, delle aziende che operano nel settore turistico e dei pubblici esercizi.
In questo periodo tutte le attività produttive che si svolgono per un breve o medio periodo di tempo, a carattere periodico, sono quelle che vanno per la maggiore.

Pur non essendoci una definizione legislativa, si considera come stagionale quell’attività lavorativa che non si svolge in modo continuativo, ma solo in determinati periodi dell’anno. La legge e la contrattazione collettiva individuano dette tipologie di attività in modo tassativo, legandole per lo più al settore agricolo e al turismo.
Una prestazione di lavoro subordinato a termine è riconosciuta come lavoro stagionale essenzialmente per le deroghe che la relativa disciplina presenta rispetto alla generalità dei contratti a termine.

Ecco le caratteristiche principali:

1.    Solitamente la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato non può superare i 36 mesi. Questa regola non si applica però al contratto di lavoro stagionale, che non è assoggettato alla durata massima di 36 mesi (art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81/2015)

2.    Non si applica, nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali, il principio per cui la riassunzione a tempo determinato entro dieci giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato (art. 21 d.lgs. n. 81/2015).

3.    Il rapporto di lavoro stagionale è pure esente dalle limitazioni quantitative per l’assunzione di lavoratori a termine prevista dalla legge e dai contratti collettivi.

4.    Inoltre, il lavoratore assunto a termine e per lo svolgimento di attività stagionali ha il diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto di lavoro e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto. Il diritto di precedenza si estingue comunque una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto (art. 24 d.lgs. n. 81/2015).

5.    I lavoratori stagionali hanno diritto ai trattamenti retributivi ed al periodo di ferie spettanti in favore dei lavoratori a tempo indeterminato in misura proporzionale alla durata del contratto e secondo le previsioni della contrattazione collettiva.

6.    Hanno poi diritto all’indennità di disoccupazione, ancorché la sua durata e l’importo riconosciuto dall’Inps siano inferiori rispetto a quelli previsti per la generalità dei dipendenti rimasti disoccupati.

Hai qualche curiosità in merito alla gestione del lavoro stagionale nel turismo? Scrivici a sales@consorzioroyal.com   
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