venerdì 13 gennaio 2017

Ferie non godute - Costi in bilancio



L’indennità maturata per ferie non godute va imputata per competenza al bilancio annuale: ecco tutto quello che occorre sapere!

I periodi feriali riconosciuti ai dipendenti sono dei costi che devono essere imputati nei bilanci d'esercizio. Qualora le ferie già maturate non siano ancora usufruite al termine dell'esercizio occorre iscrivere un debito in bilancio pari all'onere che l'imprese avrebbe dovuto sopportare qualora fosse intervenuta l'interruzione del rapporto in un momento coincidente alla chiusura dell'esercizio.
Si deve prima di tutto considerare che:

  • Le ferie costituiscono un diritto «indisponibile» del dipendente
  • Le ferie maturano gradualmente nel corso di ciascun esercizio

In conseguenza dei presupposti sopra evidenziati ed in ossequio al principio di competenza e al principio di correlazione dei costi ai ricavi dell'esercizio, dobbiamo ritenere che il costo del personale da imputare nei conti economici delle singole annualità sia comprensivo anche del costo correlato ai periodi feriali maturati e non goduti.

In sostanza se non esistono dubbi nel caso in cui le ferie sono godute nell'esercizio in cui sono anche maturate (il costo sostenuto è solitamente imputato a conto economico senza nemmeno che ci si renda conto di tale fatto), differente può essere la situazione in cui le stesse non sono invece godute in tale esercizio ma successivamente.
Decisivo ai fini dell'indagine è l'individuazione del momento in cui matura il diritto del dipendente, essendo questo il fattore che deve guidare l'iscrizione in bilancio.
Considerando che la maturazione del diritto interviene nel corso di ogni periodo lavorativo (il dipendente per ogni giorno di lavoro matura una quota di ferie) e quanto stabilito dall'art. 2423-bis, 1°comma n. 3 del codice civile appare necessario collocare i costi relative alle ferie nel bilancio del periodo in cui la stessa sono maturate.
Tale assunto risulta esplicitamente confermato dal principio contabile n. 19 che dispone in proposito: "... ciò comporta, a fine periodo, l'iscrizione in bilancio dell'ammontare corrispondente al costo per le ferie maturate in favore dei dipendenti e non ancora liquidate o fruite". Il computo del debito per ferie va basato sui seguenti elementi:

  • Il numero dei giorni di ferie spettanti al dipendente
  • Il costo giornaliero per l'impresa.


Il numero dei giorni di ferie deve comprendere tutti i giorni maturati a favore del dipendente alla data di bilancio. Il costo giornaliero deve includere la relativa retribuzione lorda e i contributi sociali a carico dell'impresa. Il debito per ferie è correttamente stanziato quando corrisponde al costo totale delle singole ferie maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio e cioè se è pari». In sostanza si può ritenere che:

  • I periodi feriali riconosciuti ai dipendenti rappresentano per il datore di lavoro dei costi di esercizio;
  • La quantificazione degli stessi è pari al valore economico dei periodi feriali riconosciuti (periodi per cui il datore di lavoro corrisponde una retribuzione senza ottenere la controprestazione da parte del dipendente);
  • La contabilizzazione degli stessi deve considerare che il diritto alle ferie matura gradualmente nel corso dell'anno.

Se quindi le regole civilistiche impongono l'iscrizione in bilancio del costo per ferie maturate e non ancora godute dei dipendenti, occorre verificare quale sia il comportamento corretto per la contabilizzazione.
Quantificato il costo, vi è poi la necessità di riflettere in maniera corretta l'ammontare delle ferie maturate e non godute da parte dei lavoratori dipendenti: occorre dare evidenza nel bilancio in chiusura del debito ancora in essere a tale titolo. Nel dettaglio occorrerà effettuare in fase di assestamento una o più registrazioni in partita doppia che nel caso di rilevazione delle ferie maturate e non godute nel corso dell'ultimo esercizio porteranno ad un addebito della voce B9) Costi per il personale.
Nel caso di ferie maturate in periodi precedenti a quello in chiusura e non godute la rilevazione contabile deve essere effettuata interessando la gestione straordinaria del conto economico del bilancio, vale a dire imputando l'intero costo a consuntivo alla stregua di sopravvenienze passive. In definitiva, non essendo più possibile la contabilizzazione per competenza di tali elementi di costo, essi devono trovare una particolare e separata evidenziazione in bilancio in modo da non inficiare l'informativa generale del bilancio medesimo (quadro fedele).
Per quanto concerne la relativa contropartita contabile, si ritiene che esso rappresenti un debito nei confronti dei lavoratori dipendenti (e degli istituti previdenziali) e come tale darà luogo ad una rilevazione alla voce residuale del passivo di stato patrimoniale «Altri debiti». Tale impostazione appare conforme a quanto disposto in materia dai principi contabili nazionali (Doc. 19) che espressamente ne prevedono la determinazione in funzione del numero dei giorni spettanti al dipendente e del costo giornaliero aziendale.


Fonte: Italia Oggi

venerdì 18 novembre 2016

IL RUOLO DEL SOCIO LAVORATORE - Legge 142/2001



L’approvazione della Legge n.142/2001 rappresenta il primo intervento legislativo organico e specificatamente dedicato alla disciplina del socio lavoratore di cooperativa. Prima dell’introduzione di tale normativa la legge o la giurisprudenza regolava i rapporti con il socio lavoratore facendo riferimento alle normative relative al lavoro subordinato. E’ evidente però che il socio lavoratore, a differenza del lavoratore subordinato, è vincolato ad un contratto che da un lato lo obbliga ad una prestazione di lavoro in stato di subordinazione rispetto alla cooperativa, ma dall’altro lo rende partecipe dello scopo d’impresa e gli attribuisce poteri e diritti per esprimere la propria volontà sulla gestione sociale e gli conferisce il diritto ad una quota degli utili, seppur limitati.

Al termine di un accidentato iter parlamentare che ha modificato in maniera significativa l’originaria impostazione del disegno di legge As n. 3512 di iniziativa governativa (presentato nel settembre 1998 e basato sulle proposte della “Commissione Zamagni”), ma che ha comunque tenuto conto di buona parte dei principi di fondo contenuti nella proposta di riforma della “Commissione Zamagani”, si giunge alla Legge 142/2001.
La nuova disciplina non si è limitata a riordinare ed unire le norme già previste in diversi testi legislativi e a recepire gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali già consolidati, ha inserito consistenti novità degne di nota:
1. la coesistenza in capo al lavoratore di due rapporti contrattuali con la cooperativa, un rapporto di società e un rapporto di lavoro
2. la previsione di diritti individuali e collettivi dei lavoratori e l’applicazione dello Statuto dei lavoratori
3. la fissazione dei parametri vincolanti per la commisurazione delle retribuzioni da corrispondere ai soci lavoratori
4. l’individuazione del trattamento previdenziale dei soci lavoratori
5. la centralità del regolamento interno cui è demandato il compito di disciplinare il rapporto di lavoro fra socio e cooperativa

La legge 142/2001 è stata successivamente modificata dall’art. 9 della Legge 30/2003, la così detta legge Biagi. Le modifiche introdotte dal legislatore con l’art. 9 hanno colto nel segno, avendo corretto il tiro del precedente intervento legislativo, riportando ordine e razionalità giuridica nella disciplina del socio lavoratore di cooperativa. Infatti, il rapporto di lavoro del socio di cooperativa fonda la sua specialità, sulla base di una disciplina volutamente caratterizzata da un distacco rispetto alle altre discipline generali in materia di lavoro, così venendosi a creare una reale diversità rispetto ai modelli tipici ed ordinari di riferimento, che determina l’enucleazione della sua originalità rispetto al rapporto di lavoro tradizionale.

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www.consorzioroyal.com