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giovedì 5 ottobre 2017

ECCO I NUOVI INCENTIVI PER LE AZIENDE



Conciliare la famiglia ed il lavoro sarà conveniente non solo per i dipendenti, ma anche per le aziende. Grazie al decreto appena firmato dai ministri dell’Economia e del Lavoro, a disposizione delle imprese virtuose ci sono infatti 110 milioni di euro divisi su due anni. 

Chi può accedere ai fondi per il 2017? Chi presenterà la domanda proponendo il proprio accordo aziendale in materia di conciliazione entro il 15 novembre. Per il 2018 le domande vanno presentate entro il 31 agosto 2018. Cosa comprendono le misure agevolate?

  • La creazione di nidi e spazi gioco, i percorsi formativi per favorire il rientro dal congedo di maternità, i buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting, l’allungamento e la maggiore retribuzione del congedo parentale (oggi sei mesi pagati al 30 per cento per le donne, fino a cinque mese sempre pagati al 30% per gli uomini). Poi c’è la possibilità di aumentare il congedo di paternità obbligatorio definito dalla legge in due giorni per il 2017 e in quattro nel 2018. In pratica, potrebbero essere le aziende stesse ad avvicinare il congedo dei papà ai 15 giorni stabiliti da un testo di legge fermo in parlamento.  
  •  Il decreto agevola poi la “flessibilità organizzativa”, ovvero il lavoro agile, di cui avevamo già parlato in un altro articolo.  Gli orari saranno flessibili in ingresso o in uscita; il part time, la banca delle ore e la cessione solidale di permessi miglioreranno notevolmente.  
  •  Infine, anche il welfare aziendale vale al fine dell’accesso ai fondi. Parliamo di convenzioni per la messa a disposizione di servizi che aiutano a risparmiare tempo (dal disbrigo delle bollette alla lavanderia) e poi convenzioni con strutture per i servizi di cura e buoni per l’acquisto di servizi di cura. Due voci che fanno pensare a un supporto a chi deve assistere anziani e non solo figli piccoli.

Da notare: molte delle misure citate dal decreto consentono anche l’accesso alla detassazione dei premi di produttività (cedolare secca al 10% o tassazione nulla in caso il premio sia pagato in welfare).
Il sindacato confederale è comprensibilmente soddisfatto anche se alcuni punti restano comunque da chiarire. Si teme che alla fine siano privilegiate solo le grandi aziende che avevano già attuato misure per la conciliazione nel 2017 senza bisogno di incentivi. Anche perché il 20% delle risorse sarà suddiviso equamente tra le aziende che hanno fatto richiesta, ma il restante 80% sarà proporzionato al numero dei dipendenti. In generale, comunque il beneficio per l’azienda non può essere superiore al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dall’impresa. Un aiuto alle piccole potrebbe essere la stipula di accordi territoriali prêt à porter. Adatti a essere recepiti di micro e piccole imprese.

Hai qualche curiosità in merito agli incentivi aziendali? Scrivici a sales@consorzioroyal.com       
Il Consorzio Royal è sempre aggiornato sui nuovi sistemi organizzativi e si mette a disposizione delle aziende interessate a valutare le opportunità che il mercato giuslavoristico propone.
Per maggiori informazioni www.consorzioroyal.com
Fonte: Il Corriere della Sera

venerdì 18 novembre 2016

IL RUOLO DEL SOCIO LAVORATORE - Legge 142/2001



L’approvazione della Legge n.142/2001 rappresenta il primo intervento legislativo organico e specificatamente dedicato alla disciplina del socio lavoratore di cooperativa. Prima dell’introduzione di tale normativa la legge o la giurisprudenza regolava i rapporti con il socio lavoratore facendo riferimento alle normative relative al lavoro subordinato. E’ evidente però che il socio lavoratore, a differenza del lavoratore subordinato, è vincolato ad un contratto che da un lato lo obbliga ad una prestazione di lavoro in stato di subordinazione rispetto alla cooperativa, ma dall’altro lo rende partecipe dello scopo d’impresa e gli attribuisce poteri e diritti per esprimere la propria volontà sulla gestione sociale e gli conferisce il diritto ad una quota degli utili, seppur limitati.

Al termine di un accidentato iter parlamentare che ha modificato in maniera significativa l’originaria impostazione del disegno di legge As n. 3512 di iniziativa governativa (presentato nel settembre 1998 e basato sulle proposte della “Commissione Zamagni”), ma che ha comunque tenuto conto di buona parte dei principi di fondo contenuti nella proposta di riforma della “Commissione Zamagani”, si giunge alla Legge 142/2001.
La nuova disciplina non si è limitata a riordinare ed unire le norme già previste in diversi testi legislativi e a recepire gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali già consolidati, ha inserito consistenti novità degne di nota:
1. la coesistenza in capo al lavoratore di due rapporti contrattuali con la cooperativa, un rapporto di società e un rapporto di lavoro
2. la previsione di diritti individuali e collettivi dei lavoratori e l’applicazione dello Statuto dei lavoratori
3. la fissazione dei parametri vincolanti per la commisurazione delle retribuzioni da corrispondere ai soci lavoratori
4. l’individuazione del trattamento previdenziale dei soci lavoratori
5. la centralità del regolamento interno cui è demandato il compito di disciplinare il rapporto di lavoro fra socio e cooperativa

La legge 142/2001 è stata successivamente modificata dall’art. 9 della Legge 30/2003, la così detta legge Biagi. Le modifiche introdotte dal legislatore con l’art. 9 hanno colto nel segno, avendo corretto il tiro del precedente intervento legislativo, riportando ordine e razionalità giuridica nella disciplina del socio lavoratore di cooperativa. Infatti, il rapporto di lavoro del socio di cooperativa fonda la sua specialità, sulla base di una disciplina volutamente caratterizzata da un distacco rispetto alle altre discipline generali in materia di lavoro, così venendosi a creare una reale diversità rispetto ai modelli tipici ed ordinari di riferimento, che determina l’enucleazione della sua originalità rispetto al rapporto di lavoro tradizionale.

Per avere più informazioni leggi l’articolo completo QUI
www.consorzioroyal.com