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giovedì 5 ottobre 2017

ECCO I NUOVI INCENTIVI PER LE AZIENDE



Conciliare la famiglia ed il lavoro sarà conveniente non solo per i dipendenti, ma anche per le aziende. Grazie al decreto appena firmato dai ministri dell’Economia e del Lavoro, a disposizione delle imprese virtuose ci sono infatti 110 milioni di euro divisi su due anni. 

Chi può accedere ai fondi per il 2017? Chi presenterà la domanda proponendo il proprio accordo aziendale in materia di conciliazione entro il 15 novembre. Per il 2018 le domande vanno presentate entro il 31 agosto 2018. Cosa comprendono le misure agevolate?

  • La creazione di nidi e spazi gioco, i percorsi formativi per favorire il rientro dal congedo di maternità, i buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting, l’allungamento e la maggiore retribuzione del congedo parentale (oggi sei mesi pagati al 30 per cento per le donne, fino a cinque mese sempre pagati al 30% per gli uomini). Poi c’è la possibilità di aumentare il congedo di paternità obbligatorio definito dalla legge in due giorni per il 2017 e in quattro nel 2018. In pratica, potrebbero essere le aziende stesse ad avvicinare il congedo dei papà ai 15 giorni stabiliti da un testo di legge fermo in parlamento.  
  •  Il decreto agevola poi la “flessibilità organizzativa”, ovvero il lavoro agile, di cui avevamo già parlato in un altro articolo.  Gli orari saranno flessibili in ingresso o in uscita; il part time, la banca delle ore e la cessione solidale di permessi miglioreranno notevolmente.  
  •  Infine, anche il welfare aziendale vale al fine dell’accesso ai fondi. Parliamo di convenzioni per la messa a disposizione di servizi che aiutano a risparmiare tempo (dal disbrigo delle bollette alla lavanderia) e poi convenzioni con strutture per i servizi di cura e buoni per l’acquisto di servizi di cura. Due voci che fanno pensare a un supporto a chi deve assistere anziani e non solo figli piccoli.

Da notare: molte delle misure citate dal decreto consentono anche l’accesso alla detassazione dei premi di produttività (cedolare secca al 10% o tassazione nulla in caso il premio sia pagato in welfare).
Il sindacato confederale è comprensibilmente soddisfatto anche se alcuni punti restano comunque da chiarire. Si teme che alla fine siano privilegiate solo le grandi aziende che avevano già attuato misure per la conciliazione nel 2017 senza bisogno di incentivi. Anche perché il 20% delle risorse sarà suddiviso equamente tra le aziende che hanno fatto richiesta, ma il restante 80% sarà proporzionato al numero dei dipendenti. In generale, comunque il beneficio per l’azienda non può essere superiore al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dall’impresa. Un aiuto alle piccole potrebbe essere la stipula di accordi territoriali prêt à porter. Adatti a essere recepiti di micro e piccole imprese.

Hai qualche curiosità in merito agli incentivi aziendali? Scrivici a sales@consorzioroyal.com       
Il Consorzio Royal è sempre aggiornato sui nuovi sistemi organizzativi e si mette a disposizione delle aziende interessate a valutare le opportunità che il mercato giuslavoristico propone.
Per maggiori informazioni www.consorzioroyal.com
Fonte: Il Corriere della Sera

venerdì 13 gennaio 2017

Ferie non godute - Costi in bilancio



L’indennità maturata per ferie non godute va imputata per competenza al bilancio annuale: ecco tutto quello che occorre sapere!

I periodi feriali riconosciuti ai dipendenti sono dei costi che devono essere imputati nei bilanci d'esercizio. Qualora le ferie già maturate non siano ancora usufruite al termine dell'esercizio occorre iscrivere un debito in bilancio pari all'onere che l'imprese avrebbe dovuto sopportare qualora fosse intervenuta l'interruzione del rapporto in un momento coincidente alla chiusura dell'esercizio.
Si deve prima di tutto considerare che:

  • Le ferie costituiscono un diritto «indisponibile» del dipendente
  • Le ferie maturano gradualmente nel corso di ciascun esercizio

In conseguenza dei presupposti sopra evidenziati ed in ossequio al principio di competenza e al principio di correlazione dei costi ai ricavi dell'esercizio, dobbiamo ritenere che il costo del personale da imputare nei conti economici delle singole annualità sia comprensivo anche del costo correlato ai periodi feriali maturati e non goduti.

In sostanza se non esistono dubbi nel caso in cui le ferie sono godute nell'esercizio in cui sono anche maturate (il costo sostenuto è solitamente imputato a conto economico senza nemmeno che ci si renda conto di tale fatto), differente può essere la situazione in cui le stesse non sono invece godute in tale esercizio ma successivamente.
Decisivo ai fini dell'indagine è l'individuazione del momento in cui matura il diritto del dipendente, essendo questo il fattore che deve guidare l'iscrizione in bilancio.
Considerando che la maturazione del diritto interviene nel corso di ogni periodo lavorativo (il dipendente per ogni giorno di lavoro matura una quota di ferie) e quanto stabilito dall'art. 2423-bis, 1°comma n. 3 del codice civile appare necessario collocare i costi relative alle ferie nel bilancio del periodo in cui la stessa sono maturate.
Tale assunto risulta esplicitamente confermato dal principio contabile n. 19 che dispone in proposito: "... ciò comporta, a fine periodo, l'iscrizione in bilancio dell'ammontare corrispondente al costo per le ferie maturate in favore dei dipendenti e non ancora liquidate o fruite". Il computo del debito per ferie va basato sui seguenti elementi:

  • Il numero dei giorni di ferie spettanti al dipendente
  • Il costo giornaliero per l'impresa.


Il numero dei giorni di ferie deve comprendere tutti i giorni maturati a favore del dipendente alla data di bilancio. Il costo giornaliero deve includere la relativa retribuzione lorda e i contributi sociali a carico dell'impresa. Il debito per ferie è correttamente stanziato quando corrisponde al costo totale delle singole ferie maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio e cioè se è pari». In sostanza si può ritenere che:

  • I periodi feriali riconosciuti ai dipendenti rappresentano per il datore di lavoro dei costi di esercizio;
  • La quantificazione degli stessi è pari al valore economico dei periodi feriali riconosciuti (periodi per cui il datore di lavoro corrisponde una retribuzione senza ottenere la controprestazione da parte del dipendente);
  • La contabilizzazione degli stessi deve considerare che il diritto alle ferie matura gradualmente nel corso dell'anno.

Se quindi le regole civilistiche impongono l'iscrizione in bilancio del costo per ferie maturate e non ancora godute dei dipendenti, occorre verificare quale sia il comportamento corretto per la contabilizzazione.
Quantificato il costo, vi è poi la necessità di riflettere in maniera corretta l'ammontare delle ferie maturate e non godute da parte dei lavoratori dipendenti: occorre dare evidenza nel bilancio in chiusura del debito ancora in essere a tale titolo. Nel dettaglio occorrerà effettuare in fase di assestamento una o più registrazioni in partita doppia che nel caso di rilevazione delle ferie maturate e non godute nel corso dell'ultimo esercizio porteranno ad un addebito della voce B9) Costi per il personale.
Nel caso di ferie maturate in periodi precedenti a quello in chiusura e non godute la rilevazione contabile deve essere effettuata interessando la gestione straordinaria del conto economico del bilancio, vale a dire imputando l'intero costo a consuntivo alla stregua di sopravvenienze passive. In definitiva, non essendo più possibile la contabilizzazione per competenza di tali elementi di costo, essi devono trovare una particolare e separata evidenziazione in bilancio in modo da non inficiare l'informativa generale del bilancio medesimo (quadro fedele).
Per quanto concerne la relativa contropartita contabile, si ritiene che esso rappresenti un debito nei confronti dei lavoratori dipendenti (e degli istituti previdenziali) e come tale darà luogo ad una rilevazione alla voce residuale del passivo di stato patrimoniale «Altri debiti». Tale impostazione appare conforme a quanto disposto in materia dai principi contabili nazionali (Doc. 19) che espressamente ne prevedono la determinazione in funzione del numero dei giorni spettanti al dipendente e del costo giornaliero aziendale.


Fonte: Italia Oggi